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Articolo 1
Denominazione Sociale - Sede
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E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Italian Utilities Società Consortile a responsabilità limitata". La società ha sede in Roma.
La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze in altre città italiane od estere.
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Articolo 2
Oggetto Sociale - Sede
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La società ha finalità consortili, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di ogni e qualsiasi tipo di
attività utile o necessaria per realizzare nel miglior modo possibile l'esportazione, l'importazione, la
promozione di prodotti e di servizi nell'interesse dei consorziati.
La società ha altresì l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività internazionali e promuovere la
cooperazione tecnologica, industriale e commerciale all'estero. Ciò anche attraverso la propria partecipazione
a società ed associazioni permanenti o temporanee per la realizzazione di investimenti, la gestione di servizi e
la partecipazione a gare d'appalto.
La società potrà organizzare e svolgere, in forma diretta e/o con la partecipazione dei consorziati, attività di
formazione professionale e di consulenza organizzativa e gestionale per lo sviluppo di nuove iniziative e la
riorganizzazione delle attività esistenti nel settore dei servizi pubblici all'estero.
La società potrà inoltre importare ed esportare materie prime, semilavorati e prodotti finiti da utilizzarsi per
investimenti e attività di gestione dei servizi pubblici in Italia ed all'estero.
Potrà inoltre in via secondaria e non prevalente, compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, commerciali, di garanzia e presso le banche e le istituzioni finanziarie, necessarie o utili per il
conseguimento dell'oggetto sociale e per lo sviluppo dei rapporti con l'estero dei consorziati, purché non vietate
dalle vigenti leggi.
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Articolo 3
Divieto di distribuzione degli utili
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E' vietata la distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle
Imprese socie, anche in caso di scioglimento della società.
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Articolo 4
Durata della società
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La durata della Società Consortile è fissata in anni cinquanta dal giorno della sua costituzione, ma la durata
potrà essere prorogata e la società anche anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.
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Titolo II
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Articolo 5
Requisiti dei soci
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Possono essere soci coloro che operano nel campo dei servizi pubblici e della tutela e valorizzazione
ambientale ed in attività ad essi collegate.
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Articolo 6
Obblighi dei soci
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Fermi gli obblighi relativi alla quota di conferimento, i Soci sono tenuti a versare alla Società consortile un
contributo annuo, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
Il socio è altresì obbligato a:
a) eseguire le forniture e prestazioni assunte per suo conto dalla Società Consortile, con scrupolosa osservanza
delle norme contrattuali, una volta che il Socio abbia approvato e sottoscritto gli impegni assunti per suo
conto;
b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione ed eseguiti dagli Organi della Società
al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti gli scopi
sociali;
d) rimborsare di volta in volta il costo dei servizi specifici effettuati dalla società a suo favore, nonché
rimborsare le spese sostenute dalla società per suo conto e fare riconoscere alla Società Consortile premi di
risultato per l'attività svolta e per gli affari proposti e conclusi secondo le modalità previste dal Regolamento;
e) risarcire la società dei danni e delle perdite subite ed ad esso Socio imputabili;
f) versare sul valore di ogni vendita dei propri prodotti e di ogni fornitura dei propri servizi effettuati all'estero
per tramite della Società Consortile, una percentuale delle somme incassate, a titolo di rimborso forfettario,
delle spese e del premio di risultato, secondo i criteri definiti dal regolamento ed approvati dall'Assemblea
ordinaria;
g) osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi della Società
consortile.
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Articolo 7
Esclusione del socio, vendita della quota e recesso
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Sono cause che comportano l'esclusione del Socio:
a) il venir meno anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione alla Società Consortile;
b) essere sottoposto a procedure concorsuali;
c) il mancato pagamento della quota nel termine prescritto od il mancato versamento dei contributi, rimborsi,
premi di risultato di cui al precedente articolo 6, trascorsi trenta giorni dalla diffida degli Amministratori ad
eseguire i versamenti;
d) l'inadempienza verso la Società Consortile per le obbligazioni da questa assunte, su richiesta del socio, in
suo nome e per suo conto;
e) il compiere atti che costituiscono grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del
regolamento interno e delle deliberazioni degli Organi della Società Consortile o il fatto di non essere più in
grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
Nel caso di cui al punto c), gli Amministratori, decorso il termine, possono diffidare il socio moroso ad
effettuare il pagamento dovuto entro tre giorni; decorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono
vendere a rischio e per conto del socio, la sua quota al valore nominale, o all'eventuale minor valore risultante
dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.
Qualora, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a),b),c),d) e e) non sia possibile vendere la quota o ciò risulti
comunque essere pregiudizievole all'interesse della Società Consortile, gli Amministratori possono escludere il
Socio, salvo il risarcimento alla società Consortile di eventuali ulteriori danni.
Il socio inadempiente perde ogni diritto a fruire dei servizi consortili, nelle more della vendita della quota.
Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che
non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, alla sua fusione o scissione, alla revoca
dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall'atto costitutivo, all'introduzione o soppressione della clausola compromissoria e al compimento di
operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468, comma 4, cod.civ. I soci possono
altresì esercitare il diritto di recedere dalla società nell'ipotesi di cui all'art.2469, comma 2, cod.civ., decorsi
due anni dalla sottoscrizione della partecipazione. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua
intenzione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita
entro quindici giorni rispettivamente dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o
dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente
comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che
lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.
La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio receduto avvengono con le modalità e i criteri previsti
dall'art.2473, commi 3 e 4, cod.civ.
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Titolo III
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Articolo 8
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Il capitale sociale è di euro 110.000,00 (centodiecimila) ed è ripartito in quote come per legge.
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di
sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salvo per il caso di cui all'art.2482 ter,
l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale
circostanza spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473
cod.civ.
La società potrà finanziare la propria attività, oltre che con il capitale sociale, con il ricorso a prestiti presso
istituti bancari e/o finanziari, nonché ricorrendo a prestiti da soci, entro i limiti e alle condizioni previste dalle
vigenti norme.
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Articolo 9
Cessione delle quote di partecipazione
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Le quote di partecipazione possono essere cedute con effetto verso la Società soltanto se la cessione è
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
A parità di condizioni, i soci hanno diritto di prelazione; tale prelazione verrà esercitata secondo le modalità
seguenti:
il socio che intende alienare la quota di partecipazione dovrà informare il Consiglio di Amministrazione delle
modalità e dei termini della vendita unitamente all'indicazione dell'eventuale acquirente; il Consiglio di
Amministrazione comunicherà ai soci tutti la proposta di vendita; i soci avranno diritto nei quindici giorni
successivi a manifestare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'interesse all'acquisto. Nel
caso pervenissero più richieste, le quote di partecipazione verranno ripartite percentualmente in proporzione
alla quota da ciascun socio posseduta.
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Articolo 10
Esercizio sociale - bilancio
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L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio
economico.
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Titolo IV
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Articolo 11
Assemblea dei soci e decisioni dei soci
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I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla
loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la
nomina degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, le
modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci.
Salvo quanto appresso indicato, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Tuttavia, con riferimento alle materie indicate
nei numeri 4 e 5 dell'art.2479 cod.civ., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art.2482 bis cod.civ. e
negli altri imposti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis cod.civ.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione.
Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto
sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
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Articolo 12
Convocazione
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La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o fax spedito ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
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Articolo 13
Rappresentanza nell'assemblea
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Il socio può farsi rappresentate in assemblea anche da un non socio e la relativa documentazione è conservata
secondo quanto prescritto dall'art.2478, primo comma, numero 2) cod.civ.
Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
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Articolo 14
Costituzione e rappresentanze assembleari
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L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia ed è regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta
e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 cod.civ, con il voto favorevole di soci
che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente o da quella persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea
verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quanto ad essa partecipa l'intero capitale e tutti gli
amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento..
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Articolo 15
Consiglio di amministrazione
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La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, il cui
numero verrà determinato dall'Assemblea, la quale nomina gli Amministratori scegliendoli anche tra i non
Soci, tenendo conto della rappresentatività dei diversi settori di attività del sistema Confservizi.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società consortile esclusi quelli che per
legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente.
Il Consiglio nomina al suo interno il Comitato Esecutivo determinandone i poteri e osservando i limiti di cui
all'art.2381 c.c.; può altresì nominare, con componenti anche esterni al Consiglio, un Comitato Tecnico
Consultivo, con funzioni di supporto all'attività del Consiglio stesso.
Provvede ad ogni atto relativo al personale della società, salvo quanto disposto dal successivo art.17, lettera
e), e, in particolare, nomina l'eventuale direttore fissandone i poteri. Il Consiglio può anche conferire procure
per singoli o per più atti a Soci od a persone estranee alla società, delimitandone i poteri di firma.
Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e
quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio è fatta dal
presidente con l'invio di lettera o facsimile sette giorni prima, e, nei casi di urgenza, con telegramma o
facsimile almeno tre giorni prima, al domicilio privato o legale indicato da ciascun consigliere.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio può essere validamente tenuto anche in video e tele conferenza,
utilizzando le moderne tecnologie consentite dalle leggi e dalla giurisprudenza vigente, purché siano presenti
nella stessa sede almeno il presidente ed il segretario e tutti i consiglieri collegati siano in grado di seguire
l'assemblea e consultare i documenti.
A parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si procederà a norma dell'articolo
2386 c.c..
Gli amministratori non devono prestare cauzione.
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Articolo 16
Comitato esecutivo
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Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, è costituito da un numero
di tre componenti, tra cui il Presidente del C.d.A.. Ai componenti del Comitato Esecutivo ed altri Consiglieri di
Amministrazione possono essere conferite deleghe di poteri dal Consiglio Di Amministrazione.
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Articolo 17
Presidente - Vice Presidente
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono
nominati da quest'ultimo tra i suoi componenti e sono rieleggibili.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi;
b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organismi della Società;
d) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
e) assume il personale della società Consortile e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di
eventuali dirigenti;
f) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
g) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società consortile.
I Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.
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Articolo 18
Rappresentanza della società - Firma sociale
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Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la
facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al
Vicepresidente.
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Titolo V
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Articolo 19
Soci sostenitori
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Gli Enti Pubblici e Privati che intendono sostenere l'attività consortile della Società per il conseguimento del
suo oggetto vengono iscritti su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in apposito
albo tenuto dalla società.
Gli iscritti assumono l'obbligo di versare annualmente un contributo determinato dall'Assemblea d'intesa con il
Socio sostenitore.
I Soci sostenitori usufruiscono, al pari degli altri soci, dei servizi e dell'attività promozionale della Società,
rispondono degli obblighi previsti all'articolo 6 e vengono convocati, senza diritto di voto, alle Assemblee sia
ordinarie che straordinarie.
I Soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dal Libro dei Soci sostenitori, con un preavviso di novanta
giorni , dopo aver regolarizzato ogni pendenza verso la Società Consortile. Agli Associati Confservizi che
usufruiscono di iniziative, progetti, affari e vantaggi commerciali per tramite della Società Consortile, è fatto
obbligo di diventare Soci Sostenitori.
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Titolo VI
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Articolo 20
Revisore contabile - Collegio sindacale
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Qualora la sua esistenza sia obbligatoria per legge, ovvero sia ritenuta opportuna dai soci, sarà nominato il
revisore contabile oppure sarà costituito il Collegio Sindacale, che sarà composto da tre membri effettivi e due
supplenti. Per la loro nomina e per la determinazione degli emolumenti loro spettanti, provvede l'Assemblea dei
soci secondo le disposizioni di legge.
In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale, lo stesso avrà solo il compito del controllo della gestione
della società.
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Articolo 21
Scioglimento della società
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In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla
determinazione dei relativi poteri e compensi.
Il patrimonio sociale residuo, effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di
partecipazione al valore nominale, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, a organismi
aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della Società; in subordine verrà
devoluto ad Istituti od Enti morali di beneficenza.
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Articolo 22
Regolamento interno
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Al fine di assicurare il miglior funzionamento della Società Consortile, il C.d.A. avrà modo di predisporre un
regolamento interno che, proposto ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, disciplinerà al meglio
anche tutti i rapporti con i Soci ordinari ed i Soci sostenitori con la Società Consortile.
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Articolo 23
Clausola compromissoria
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Ove non sia possibile una bonaria composizione da parte del Consiglio di Amministrazione, le controversie che
dovessero insorgere tra la società ed i soci e tra gli Amministratori ed i soci in ordine alla società, ad eccezione
di quelle di inderogabile competenza della magistratura, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato dal
presidente della Camera Arbitrale di Roma.
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Articolo 24
Rinvio al codice civile
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Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.
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Workshop 6/2/2009
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Italian Utilities, in collaborazione con Adiconsum, Aiget,
Federutility, SAFE, Adam Smith Society, sta organizzando un workshop per il 6 febbraio p.v. sul tema:
ENI /Stogit: stoccaggio e concorrenza nel mercato del gas
Sicurezza del sistema energetico, nuovi investimenti, consumatori ed accesso al mercato |
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